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«...la cessione delle pubblicazioni della Congregazione
dei Testimoni di Geova costituisce attività commerciale...»
La Corte di Cassazione ha confermato nel 1997 che la cessione delle pubblicazioni
della Congregazione dei Testimoni di Geova costituisce attività commerciale.
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SENT. 27.02.1997 N. 1753 SEZ. 01
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi [omissis]
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE
Composta dagli Ill.mi [omissis]
SENTENZA
sul ricorso proposto da
WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA,
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, in persona del
Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via
Panama 68, rappresentata e difesa dall'avvocato [omissis],
giusta delega a margine del ricorso.
Ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
Controricorrente
avverso la decisione n. 2192-93 della Commissione Tributaria
Centrale, depositata il 23-06-93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08-11-96 dal Relatore Consigliere dott. [omissis];
udito per il ricorrente, l'Avvocato [omissis], che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato [omissis], che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
[omissis] che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
Con avvisi di accertamento nn. 90 e 91 del 24 settembre 1984 e n. 1246 del 16 dicembre 1984 il II Ufficio Distrettuale per le Imposte Dirette di Roma accertava a carico della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova - un reddito imponibile ai fini IRPEG ed ILOR pari a L. 88.441.000 per il 1976, a L. 170.524.000 per l'anno 1977 ed a L. 225.958.000 per il 1978, assumendo che, pur essendo ente non commerciale, detta Congregazione aveva svolto attivita' di natura commerciale e segnatamente di stampa, poligrafia ed editoria.
Avverso detti avvisi la contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma che, previa riunione dei ricorsi per connessione, li accoglieva parzialmente. Dichiarava, infatti, illegittima la ripresa a tassazione del reddito di L. 2.783.000 relativo all'immobile di proprieta' della Congregazione adibito a luogo di culto e confermava gli accertamenti nel resto sulla base della considerazione che l'attivita' di stampa, editoria e diffusione delle pubblicazioni, svolta dalla predetta, era di natura commerciale, ancorche' finalizzata alla realizzazione di scopi istituzionali di carattere preminentemente religioso.
La Commissione Tributaria di secondo grado, adita dalla contribuente, ne accoglieva l'appello.
Avverso tale decisione l'Ufficio ricorreva alla Commissione Tributaria Centrale, che accoglieva il ricorso, osservando che la attivita' di editoria, stampa e diffusione delle pubblicazioni di carattere religioso svolta dalla Congregazione su indicata riguardava pubblicazioni destinate alla vendita, che venivano cedute a terzi direttamente dagli appartenenti alla Congregazione medesima.
Che si trattasse di pubblicazioni destinate alla vendita risultava dalla circostanza, non contestata, che recavano stampata sul retro l'indicazione del prezzo; che fossero vendute a terzi emergeva dallo statuto della Congregazione, il quale prevedeva tra gli scopi principali di questa quelli di "stampare e distribuire Bibbie e divulgare le verita' bibliche in varie lingue per mezzo della produzione e della pubblicazione di letteratura contenente informazioni e commenti....." e di "insegnare pubblicamente e di casa in casa le verita' della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare, lasciando a tali persone detta letteratura....".
Avverso tale decisione l'ente suindicato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. L' amministrazione delle finanze ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
DIRITTO
Con l'unico motivo la Congregazione ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, come modificato - con effetto retroattivo al primo gennaio 1974 - dall'art. 2 d.P.R. n. 954 del 1982, nonche' insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.
Osserva la ricorrente che l'esclusione della commercialita' di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973 non e' limitata alle attivita' di distribuzione, prevedendo tale norma espressamente l'ipotesi di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, effettuata da parte delle associazioni religiose nei confronti prevalentemente dei propri associati. Sarebbe, percio', del tutto irrilevante il fatto che le riviste in questione fossero distribuite o vendute al fine di escludere il carattere commerciale dell'attivita' della Congregazione.
L'impugnata decisione avrebbe comunque omesso qualsiasi motivazione in ordine alla decisiva circostanza che le pubblicazioni non erano prodotte per la vendita, come evidenziato dall'ampia documentazione prodotta dalla Congregazione nei vari gradi di giudizio. Inoltre erroneamente la decisione de qua avrebbe ritenuto sulla base dello statuto che le pubblicazioni venivano vendute, avendo omesso di considerare che il termine "lasciare" non ha il significato di "vendere". La decisione, infine, avrebbe omesso ogni indagine sulla decisiva circostanza della prevalenza della cessione agli associati od ai terzi, prevedendo l'art. 20 del D.P.R. n. 598 del 1973 che non sono commerciali le attivita' di cessione rivolte prevalentemente agli associati.
Il ricorso e' infondato.
Con riferimento alle associazioni religiose e per quanto rileva ai fini del presente giudizio, l'art. 20 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 598, come modificato, con effetto retroattivo al primo gennaio 1974, dall'art. 2 del d.P.R. 28 dicembre 1982 n. 954, recante norme sui componenti positivi dell'imponibile degli enti non commerciali - indicati nella lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. n. 598 citato -, contiene la seguente disciplina.
Le cessioni di beni, effettuate agli associati verso pagamento di corrispettivi specifici in conformita' alle finalita' istituzionali, non si considerano fatte nell'esercizio di attivita' commerciale (e quindi non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile) a meno che non si tratti di cessione di beni nuovi prodotti per la vendita, la quale "in ogni caso" e, quindi, anche se fatta in conformita' alle finalita' istituzionali dell'ente, e' considerata attivita' commerciale. Tuttavia, qualora i beni nuovi prodotti per la vendita siano costituiti da pubblicazioni, la loro cessione non costituisce attivita' commerciale e, pertanto, non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile, se riguarda prevalentemente gli associati.
In sintesi le pubblicazioni di un'associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attivita' commerciale con una sola eccezione: che la loro cessione avvenga prevalentemente nei confronti degli associati.
La sentenza impugnata ha fatto buon governo della disciplina su richiamata, essendo pervenuta alla conclusione che la cessione delle pubblicazioni della Congregazione dei Testimoni di Geova costituisse attivita' commerciale dopo aver accertato che queste erano prodotte per la vendita e cedute prevalentemente a soggetti diversi dagli associati.
La motivazione in ordine a tale accertamento di fatto appare poi adeguata ed immune da errori logici, avendo dato rilievo alla circostanza che le pubblicazioni recavano stampata sul retro l'indicazione del prezzo; che lo Statuto della Congregazione prevede tra gli scopi principali di questa quelli di "stampare e distribuire Bibbie e divulgare le verita' bibliche in varie lingue per mezzo della pubblicazione di letteratura contenente informazioni e commenti..." e di "insegnare pubblicamente e di casa in casa le verita' della Bibbia alle persone disposte ad ascoltare, lasciando a tali persone detta letteratura..."; che le persone destinatarie di tali pubblicazioni non potevano essere identificate negli associati - individuati dalla disposizione V dello Statuto in coloro ai quali viene rilasciato un certificato di associazione per aver fatto donazione di dieci dollari al fondo della societa' summenzionata che, quindi, come contributori hanno diritto "a un voto per ognuna di tali azioni in detta societa'" - ma, in misura prevalente, nei terzi destinatari dell'attivita' divulgativa della Congregazione, inclusi tra questi sia gli adepti professanti il culto della Congregazione sia i non adepti, ai quali il messaggio missionario deve essere pure rivolto.
In particolare la sentenza impugnata non ha omesso di considerare, come asserito dalla ricorrente, che il termine "lasciare", contenuto nelle clausole dello Statuto su riportare, non ha il significato di "vendere", avendo valorizzato tale espressione, di per se' generica, alla luce di altri elementi che logicamente portano ad attribuirle tale significato; ne' ha omesso di considerare se le pubblicazioni venissero cedute prevalentemente a terzi oppure agli associati, avendo specificamente motivato sul punto, distinguendo tra associati, adepti e non adepti e pervenendo alla conclusione, alla luce degli scopi perseguiti dalla Congregazione, che i destinatari delle pubblicazioni fossero prevalentemente gli adepti ed i non adepti e non gli associati.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Data la novita' della questione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Roma il di' 8 novembre 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 1997
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Cosi' deciso in Roma il di' 8 novembre 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 27 FEBBRAIO 1997