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Disegni di Legge sul plagio




Disegni di Legge sul plagio


Considerato che l'attività di gruppi di sette o associazioni settarie sono un fenomeno in pieno sviluppo, sempre più multiforme, ovunque nel mondo, e che anche in Italia la diffusione, l'incidenza e l'allarme sociale conseguente a fenomeni estremi di controllo mentale, hanno reso attuali e necessari provvedimenti di carattere legislativo. Alcuni membri del Senato Italiano si sono attivati con strumenti specifici quali Disegni di Legge che hanno lo scopo di contrastare:

"una tecnica capace di distruggere l'identità di un individuo. un sistema di influenze capaci di distruggere e sostituire l'insieme di credenze, comportamenti, modi di pensare, metodi di interazione con il prossimo. Una diversa fisionomia mentale che l'individuo non avrebbe mai scelto e mai accettato con la sua vera identità" [1].

Il Convegno di Firenze "Menti in Ostaggio" [link] si propone di fare una panoramica sulla situazione presente. In quell'ambito tre Senatori esporranno i loro Disegni di Legge e le motivazioni che li hanno convinti a promuoverli. I senatori in questione sono: Francesco Bosi, Renato Meduri e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sotto riportiamo parti dei loro D.L.

DISEGNO DI LEGGE N. 4605

Sen. Francesco Bosi

1.     È istituita, ai sensi dell'art.82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse connesse con il compito di:

a)     verificare l'attuazione delle leggi vigenti al fine di proporre una soluzione normativa contro le pratiche illegali delle stesse ed i danni che  causano alla società, alle famiglie ed, in particolare, ai minori;

b)    verificarne i comportamenti sotto l'aspetto finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle capacità di interferenza nel sistema economico del paese;

c)    svolgere indagini atte a far luce sul sistema organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la salvaguardia dell'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della persona;

d)    individuare eventuali connessioni illecite con la criminalità organizzata;

e)     accertare le condizioni di vita e l'ottemperanza degli obblighi scolastici dei minori che vivono in comunità;

f)      individuare gli abusi inerenti alla pratica della professione medica;

g)    verificare l'utilizzo di sistemi illeciti di manipolazione mentale finalizzati all'indottrinamento degli adepti;

h)    accertare l'identità del fenomeno delle vittime delle sette con particolare riguardo ai danni fisici psichici e morali patiti dagli ex-adepti e dai minori;

i)       riferire al parlamento al termine dei lavori e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.

DISEGNO DI LEGGE N. 800

Sen. Renato Meduri
Art 1.

1        Chiunque, mediante violenza, minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

2        Costituisce aggravante se tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere atti lesivi o pericolosi per la propria o per l 'altrui integrità fisica o psichica.

3        Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.

DISEGNO DI LEGGE N. 1777

Sen. M. Elisabetta A: Casellati
Art 1.

1        Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente: "Art 613-bis - (Manipolazione mentale).

Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare  la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo".

[1] Steven Hassan, Mentalmente Liberi, ed. Avverbi, 1999, Roma.


Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova
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03/04/2021
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