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Cassazione e trasfusioni: sentenza del 23-12-2020



Corte di Cassazione – I sez. civ. – sentenza n. 29469 del 23-12-2020

Rifiuto delle emotrasfusioni da parte di un paziente Testimone di Geova.
La pronuncia n. 29469/20 della Corte di Cassazione



Cliccare sull'immagine per scaricare il file in pdf della sentenza.

Nel seguente articolo si riporta una nota di commento alla sentenza a firma dell'Avv. Federico Papini, dell'Avv. Lucio Marsella e dell'Avv. Cristina Moşenscaia:


Ne cito l'introduzione:

La recente sentenza della Cassazione n. 29469/20 rappresenta indubbiamente un punto di riferimento importante per la giurisprudenza nazionale in materia di consenso informato e diritto di autodeterminazione, specie in relazione al dissenso alle emotrasfusioni per motivi religiosi da parte del Testimone di Geova.

Il principio di diritto che la Cassazione enuncia è di particolare importanza: “il Testimone di Geova, che fa valere il diritto di autodeterminazione in materia di trattamento sanitario a tutela della libertà di professare la propria fede religiosa, ha il diritto di rifiutare l’emotrasfusione pur avendo prestato il consenso al diverso trattamento che abbia successivamente richiesto la trasfusione, anche con dichiarazione formulata prima del trattamento medesimo, purché dalla stessa emerga in modo inequivoco la volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita”.

Con la decisione qui commentata, la Suprema Corte conferma la propria giurisprudenza (conforme a quella della CEDU ai sensi degli artt. 8 e 9 della Convenzione) che ha individuato nel dissenso alle emotrasfusioni del paziente Testimone di Geova una particolare fattispecie, distinta dalla normale autodeterminazione sanitaria inquadrata nel classico schema del consenso informato. La Corte, infatti, rileva come in questo caso si realizzi un’“osmosi di principi costituzionali” che vede come perno l’art. 19 della Costituzione, ossia la libertà religiosa.

E queste sono le conclusioni:

La sentenza e il principio da essa enunciato rappresentano uno strumento di tutela non solo per il paziente, ma anche per gli operatori sanitari che hanno bisogno di certezze e garanzie. In passato i sanitari potevano pensare di trovarsi fra “l’incudine e il martello” di fronte al dissenso alle emotrasfusioni del paziente Testimone di Geova, ostaggi delle loro paure. L’opzione era: rispettare la volontà del paziente e non trasfondere avendo il timore, in caso di esito infausto, di azioni penali, ovvero trasfondere nonostante il dissenso subendo anche in questo caso azioni civili e penali da parte del paziente e dei suoi congiunti? L’evoluzione giurisprudenziale, anche con la sentenza in commento, e indubbiamente la legge n. 219/2017, sembrano aver messo finalmente a tacere questi dubbi e paure. Ora di una cosa non si deve aver paura: applicare la legge e rispettare la Costituzione.

Alcune considerazioni


A quanto pare si è quindi risolto legalmente l'angoscioso dilemma in cui i medici venivano a trovarsi. Ora i medici, in assenza di alternative terapeutiche, possono lasciar morire i TdG che dovessero avere un assoluto bisogno di trasfusioni, senza rischiare di essere denunciati dai parenti.

E gli stessi TdG possono stare tranquilli, che verranno lasciati morire senza l'imposizione di trasfusioni indispensabili per la loro sopravvivenza...

Fa riflettere il fatto che tutto questo nasce dalle a dir poco "estremistiche" interpretazioni di alcuni passi biblici da parte dei dirigenti di questa organizzazione, i quali impongono tali loro assurdi "intendimenti" agli adepti, pena l'espulsione (dissociazione) dal gruppo. Ed è ancora più paradossale pensare che se "domani" il corpo direttivo (CD) dei TdG dicesse che accettare il sangue è una "questione di coscienza", tutti i TdG accetterebbero, da un giorno all'altro, le trasfusioni necessarie a salvare la vita. La loro, infatti, non è una personale, libera ed autonoma obiezione di coscienza: è invece un'ubbidienza totale ad una legge, istituita non da Dio ma dal corpo direttivo; legge che potrà cambiare, come è avvenuto con le vaccinazioni, i trapianti, le frazioni del sangue.

Un tempo, infatti, i TdG avrebbero rifiutato con la stessa determinazione anche queste terapie mediche: sarebbero morti, o avrebbero lasciato morire anche i figli, piuttosto che accettare una vaccinazione o un trapianto. Questo perché il CD insegnava che vaccinazioni, trapianti e frazioni del sangue sono vietati dalla legge di Dio.[nota] Poi, quando il CD ha cambiato idea e ha detto che accettare o meno tali terapie non era una violazione della legge di Dio e che la decisione poteva essere lasciata alla libera scelta individuale, scelta che non avrebbe comportato sanzioni disciplinari o l'espulsione dal gruppo - come avveniva in precedenza e come avviene tutt'ora con chi accetta la trasfusione -, i TdG, da un giorno all'altro, hanno accettato trapianti, vaccinazioni e frazioni del sangue.

Paradossalmente oggi la stragrande maggioranza dei TdG non sa nemmeno che un tempo la "legge di Dio" (cioè, i loro dirigenti) vietava queste terapie.

Un commento a questa sentenza


Non posso che essere d'accordo con quanto ha stabilito la Suprema Corte, in quanto ogni persona in grado di intendere e di volere in tutti gli altri aspetti della sua esistenza, deve essere lasciata libera di decidere anche per quanto riguarda la sua salute e la sua vita. Esiste un "diritto" alla vita, e non un "dovere" alla vita. Sono innumerevoli gli esempi di persone che, per i più svariati motivi, hanno anteposto i loro princìpi alla loro vita. Chi lo ha fatto per "la Patria", chi per salvaguardare la propria "purezza", chi per salvare la vita di altri, e così per un lunghissimo elenco di esempi.

Noi abbiamo sempre criticato l'atteggiamento dei Testimoni perché sappiamo bene che la loro non è una scelta di "coscienza", bensì di ubbidienza al volere delle loro autorità confessionali; volere che è mutevole e che spesso cambia con il trascorrere del tempo (si veda il caso dei trapianti). È veramente penoso che delle persone debbano essere "costrette" dai dettami di un gruppetto di uomini autoinvestitisi del ruolo di "portavoce di Dio", a rinunciare alla loro vita. Qui ci troviamo dinanzi a un caso eclatante di "plagio" collettivo, ma anche il reato di plagio è stato espunto dalla nostra giurisprudenza per l'estrema difficoltà di poterlo configurare con assoluta determinazione.

La Costituzione, giustamente, non può stabilire se la coscienza di alcuno è dominata dalla sottomissione al volere altrui, o è veramente libera di fare scelte personali, libere e motivate. Per questo il suicidio non è considerato un reato nel nostro ordinamento, anche per l'impossibilità di comminare una pena a chi lo commette. Diversamente esiste il reato di istigazione al suicidio, che potremmo ravvisare nelle direttive impartite dalla Congregazione ai suoi seguaci. Ma non può sfuggire ad alcuno che, furbescamente, la trattazione dell'argomento in tutte le pubblicazioni e nei vari documenti è definita come una libera scelta del singolo Testimone, e non un'imposizione, anche se, in conseguenza di tale "libera scelta" si viene espulsi, pur con l'escamotage di dichiarare l'espulsione non una "disassociazione" ma una "dissociazione". Non dimentichiamo che per secoli la Chiesa Cattolica ha comminato pene dolorosissime e spesso anche la morte a chi violava alcune sue regole, sebbene oggi questo sia il retaggio di un triste passato. I Testimoni, invece, nonostante il trascorrere dei secoli sono rimasti fermi all'osservanza di norme e regole, esclusivamente di fattura umana e risalenti al Vecchio Testamento (fonte di perversioni e di atrocità) che tutt'oggi informano la loro vita. Ma in una nazione democratica, libera e liberale, a nessuno può essere imposto di modificare le sue scelte, siano esse dettate da qualcun altro o da profondi convincimenti, e quindi la sentenza della Cassazione non fa che prendere atto di tutto questo.
 
L'aspetto positivo riguarda i medici che, finalmente, non possono essere più perseguiti se il paziente muore per aver rifiutato la trasfusione, ma soltanto per avergliela forzatamente somministrata. Poiché, però, i Testimoni sbandierano continuamente l'esistenza di numerose tecniche alternative alla trasfusione, rimane il dubbio che il personale sanitario potrebbe, in caso di decorso infausto, essere accusato di negligenza per non aver fatto ricorso a tali metodiche, di cui non tutti i presidi sanitari dispongono. Quindi, per concludere, il tutto si riassume nel dettato che "dobbiamo ubbidire a Dio e non agli uomini", (per chi crede in Dio) e poiché per i Testimoni "Dio" è il Corpo Direttivo, lo Stato non può farci niente. Ognuno si sceglie il dio che vuole e ne subisce le conseguenze.

Sergio Pollina
05/03/2021


Nota: In merito al divieto delle vaccinazioni, considerate "una violazione della legge di Dio, di una gravità tale che non può esisterne una peggiore", si veda questa pagina: Alluminio e vaccinazioni.

Questa proibizione, come dicevamo, è stata abbandonata all'inizio degli anni '50 e oggi la stragrande maggioranza dei TdG nemmeno sa che un tempo la loro organizzazione diceva che le vaccinazioni sono vietate dalla legge di Dio.

La stessa cosa si può dire dei trapianti, considerati per parecchi anni cannibalismo: «Geova Dio non diede agli uomini il permesso di cercar di perpetuare la propria vita mettendo cannibalisticamente nei loro corpi carne umana, sia masticandola che nella forma di interi organi o parti del corpo tolte da altri», si leggeva nelle loro pubblicazioni.

Poi anche questo divieto è stato abbandonato (nel 1980) e da allora i TdG possono accettare i trapianti senza essere sanzionati. Si veda questa pagina: La questione dei trapianti.

E anche sulle frazioni del sangue, che non erano permesse, anche se necessarie a salvare la vita (come nel caso degli emofiliaci), il CD ha cambiato idea. Un tempo, parlando per esempio del Fattore VIII, necessario per la sopravvivenza di chi è affetto da emofilia, scrivevano cose come queste: «...i veri cristiani non impiegano questo pericoloso trattamento, dando ascolto al comando biblico di ‘astenersi dal sangue’» (Svegliatevi! dell’8 agosto 1975, pagina 29). Quindi un emoifiliaco che avesse accettato questi derivati del sangue per salvare la sua vita, non sarebbe stato considerato un "vero cristiano". I TdG "fedeli" sarebbero morti piuttosto che accettare degli emoderivati.

Qualche anno dopo (e, molto probabilmente, qualche morto dopo), il CD scrisse che accettare frazioni ricavate dal sangue era una questione "di coscienza" (che nel linguaggio dei TdG significa che la loro accettazione non avrebbe comportato sanzioni o l'espulsione). Per approfondire l'argomento, si veda la pagina: Le trasfusioni di sangue.


Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo dei Testimoni di Geova
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03/04/2021
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