Tecniche di persuasione
SCUOLA
INSEGNARE DURANTE L’ORA DI RELIGIONE NELLE SCUOLE?:
Lasciamo che i governi si organizzino secondo i loro princìpi e non interveniamo direttamente nella vita politica o sociale per proporre riforme. Certo, la ns. condotta ha influito e potrà influire sui governi e su certe leggi. Ad es. il comportamento neutrale dei giovani cristiani ha determinato l'approvazione di certe leggi. La fedeltà dei procl. nonostante gli arresti ha influito ad abrogare certe leggi. Ma a parte questa diretta influenza i cristiani neutrali non operano per cambiare le decisioni dei governi. (LA:CMB 7.10.83)
Ci chiedi se è il caso di rivolgerti al Provveditore degli Studi di Agrigento per ottenere l'autorizzazione ad insegnare religione nelle scuole elementari e medie. La veduta cristiana è che siano i genitori ad allevare i figli nella disciplina di Geova (Efe 6:4) e pertanto non siamo interessati come org. a impartire insegnamento ai minori mediante l'impiego della struttura pubblica. Eravamo al corrente della possibilità di accedere all'insegnamento della religione nelle scuole ma, a causa del principio sopra menzionato, abbiamo escluso di usufruirne. (SSG:CMB 18.1.83)
Il giovane di 15 anni i cui genitori non lo hanno esentato dall'insegnamento religioso nella scuola perché sono contrari alla verità può essere accettato come procl. e per il battesimo se è altrimenti qualificato. La cosa importante è che egli si mantenga leale ai princìpi della Parola di Dio non partecipando a riti della falsa religione. (SCB:SSB 17.6.81)
Ci parlate della sorella il cui marito incredulo vuole che il figlio impari la dottrina cattolica e frequenti l'asilo religioso. In questo caso è il marito che decide l'istruzione del figlio, e la moglie deve essergli sottomessa pur facendogli capire il suo punto di vista. È una questione di coscienza se portare il figlio all'asilo religioso. Questo comunque non vuol dire che ella non possa insegnare al figlio ciò che la Bibbia dice, lasciando però il figlio libero di prendere la sua decisione finale. Questo rientra nella sua libertà di adorazione e nell'ubbidienza al comando di Gesù di fare discepoli. Naturalmente non vorrà mettere il figlio contro il padre. (-)
Basilarmente spetta al fratello e alla moglie incredula stabilire se esonerare il figlio dall’istruzione religiosa a scuola o no. Se il fratello, costatando la posizione irremovibile della moglie, dovesse concedere o tollerare che il figlio sia iscritto alla materia di religione, ciò non sarebbe di per sé una violazione. Il fratello potrebbe non avere alternativa perché, probabilmente, la moglie vorrà dare al proprio figlio un certo indirizzo religioso. D’altro canto il fratello potrà educare il figlio nelle vie di Geova, studiando con lui e portandolo alle ad. cristiane. Così, mentre la madre si avvarrà del suo diritto di insegnare al figlio la propria religione, il padre farà lo stesso. (Deu 6:68)
Ci chiedi se è il caso di rivolgerti al Provveditore degli Studi di Agrigento per ottenere l'autorizzazione ad insegnare religione nelle scuole elementari e medie. La veduta cristiana è che siano i genitori ad allevare i figli nella disciplina di Geova (Efe 6:4) e pertanto non siamo interessati come org. a impartire insegnamento ai minori mediante l'impiego della struttura pubblica. Eravamo al corrente della possibilità di accedere all'insegnamento della religione nelle scuole ma, a causa del principio sopra menzionato, abbiamo escluso di usufruirne. (SSG:CMB 18.1.83)
FIGLI CHE FREQUENTANO L’ORA DI RELIGIONE O RIMANGONO IN CLASSE:
Ci parlate della sorella il cui marito incredulo vuole che il figlio impari la dottrina cattolica e frequenti l'asilo religioso. In questo caso è il marito che decide l'istruzione del figlio, e la moglie deve essergli sottomessa pur facendogli capire il suo punto di vista. È una questione di coscienza se portare il figlio all'asilo religioso. Questo comunque non vuol dire che ella non possa insegnare al figlio ciò che la Bibbia dice, lasciando però il figlio libero di prendere la sua decisione finale. Questo rientra nella sua libertà di adorazione e nell'ubbidienza al comando di Gesù di fare discepoli. Naturalmente non vorrà mettere il figlio contro il padre. (-)
Basilarmente spetta al fratello e alla moglie incredula stabilire se esonerare il figlio dall’istruzione religiosa a scuola o no. Se il fratello, costatando la posizione irremovibile della moglie, dovesse concedere o tollerare che il figlio sia iscritto alla materia di religione, ciò non sarebbe di per sé una violazione. Il fratello potrebbe non avere alternativa perché, probabilmente, la moglie vorrà dare al proprio figlio un certo indirizzo religioso. D’altro canto il fratello potrà educare il figlio nelle vie di Geova, studiando con lui e portandolo alle ad. cristiane. Così, mentre la madre si avvarrà del suo diritto di insegnare al figlio la propria religione, il padre farà lo stesso. (Deu 6:68)
Anche se il figlio non è esonerato dalle lezioni di religione, questo non vuol dire che egli debba partecipare alle cerimonie legate alla falsa adorazione. Il padre potrà educare il figlio perché si astenga da pratiche contrarie ai principi biblici, o almeno per aiutarlo a determinare da solo ciò che ritiene più opportuno fare. Il fratello non dovrebbe comunque trascurare il suo diritto di insegnare al figlio la verità, conducendolo con sé alle ad. cristiane. (Efe 6:4) Comprendiamo che si potrebbero creare molteplici situazioni. Ogni circostanza dovrebbe essere affrontata singolarmente. Prima di ritenere il padre responsabile della condotta del figlio, occorre determinare se aveva la possibilità di un’alternativa, e se ha colto tutte le opportunità disponibili per indirizzare il figlio nella via della verità (SCD:SSD 7.1.93)
Un procl. che iscrive il figlio perché partecipi all’ora di religione a scuola è da considerarsi non esemplare e quindi non dovrebbe ricevere speciali privilegi di servizio nella cong. Naturalmente, se il figlio dovesse partecipare attivamente a pratiche legate alla falsa religione, allora sarebbe soggetto alla disciplina della cong. (SCB:SSB 12.4.90)
Rispondiamo alla tua lettera con la quale ci chiedi informazioni in merito all'insegnamento della religione nelle scuole statali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 dell'11.1.91, ha confermato che chi non si avvale dell'insegnamento della religione è libero di uscire dalla scuola oppure di restarvi con la facoltà di decidere o meno di usufruire dell'insegnamento di materie alternative. Per gli alunni minorenni, come appunto quelli delle scuole elementari e medie, dovranno essere i genitori a preoccuparsi di comunicare alla direzione didattica come intendono regolarsi. È vero che i figli dei T. di Geova non possono essere obbligati a restare in classe, ma sappiamo che spesso le strutture scolastiche non sono in grado, per motivi economici ed amministrativi, di provvedere altrimenti. La mancanza di insegnanti alternativi o di aule non sembra quindi un pretesto, perché si riscontra in più di un caso che è proprio la realtà.
Un procl. che iscrive il figlio perché partecipi all’ora di religione a scuola è da considerarsi non esemplare e quindi non dovrebbe ricevere speciali privilegi di servizio nella cong. Naturalmente, se il figlio dovesse partecipare attivamente a pratiche legate alla falsa religione, allora sarebbe soggetto alla disciplina della cong. (SCB:SSB 12.4.90)
Rispondiamo alla tua lettera con la quale ci chiedi informazioni in merito all'insegnamento della religione nelle scuole statali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 dell'11.1.91, ha confermato che chi non si avvale dell'insegnamento della religione è libero di uscire dalla scuola oppure di restarvi con la facoltà di decidere o meno di usufruire dell'insegnamento di materie alternative. Per gli alunni minorenni, come appunto quelli delle scuole elementari e medie, dovranno essere i genitori a preoccuparsi di comunicare alla direzione didattica come intendono regolarsi. È vero che i figli dei T. di Geova non possono essere obbligati a restare in classe, ma sappiamo che spesso le strutture scolastiche non sono in grado, per motivi economici ed amministrativi, di provvedere altrimenti. La mancanza di insegnanti alternativi o di aule non sembra quindi un pretesto, perché si riscontra in più di un caso che è proprio la realtà.
Ci risulta che in tutto il territorio nazionale lo stesso problema è comune a molti ns. giovani che sfruttano l'ora per attività personali edificanti, senza dover girovagare inutilmente nella scuola. Possiamo anzi dire che molto spesso si verificano esperienze molto incoraggianti, in quanto i ns. bambini colgono occasione per dare un'ottima testimonianza. Come cristiani assumiamo un attitudine mansueta e pacifica, facendo ogni tentativo per evitare scontri e polemiche. I figli sono preparati ed addestrati in anticipo e a casa, affinché non si trovino in condizioni di temere “l'uomo”, ma siano capaci di superare obiezioni e ostacoli, salvaguardando la loro giovane coscienza. (LA:LC 28.11.94)
Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) furono costituite nel ‘45 e si prefiggono come scopi principali: Istruire i lavoratori nella conoscenza dei loro interessi, svolgere opera di educazione ed elevazione religiosa, morale, sociale e culturale a favore dei soci, salvaguardare la professione della fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro, ecc. In base a quanto detto sopra riteniamo che iscrivendosi alle ACLI si diventa soci e si commette apostasia. Chiediti: per iscrivere tuo figlio alla scuola patrocinata dalle ACLI devi divenire socio dell'associazione? Se l'iscrizione alle scuole è aperta a tutti pur non essendo socio delle ACLI, allora la cosa è da considerare una decisione di coscienza.
SCUOLA PATROCINATA DALL'ACLI O GUIDO D'AREZZO:
Il cristiano comunque, starà attento a non offendere la coscienza degli altri. (1Co 8:1-13) Se l'azione fatta secondo coscienza dovesse turbare la coscienza degli altri, se si tratta di un fratello che ricopre responsabilità come A., SM o P.R. non avendo più la fiducia della cong. o non avendo una buona testimonianza da quelli di fuori sarebbe rimosso. W 15.6.79 Per quanto riguarda l'Istituto Privato Guido D'Arezzo, pensiamo si tratti di una scuola aperta a chiunque. Se si tratta di un Istituto di proprietà di un'org. religiosa si tratta di una decisione di coscienza determinare se iscrivere i propri figli o no. Biblicamente vale il discorso fatto sopra in relazione alla coscienza. (SCB:SSD 8.10.80)
Se un T.d.G. decide di mandare i propri figli presso una scuola gestita da un'org. religiosa, rimane una sua questione personale. A qualcuno la coscienza potrebbe permetterglielo, a un altro potrebbe vietarglielo. Non si viola necessariamente Riv. 18:4 frequentando una scuola in un istituto religioso. Non è il luogo dove si riceve istruzione scolastica a renderlo inadatto per un cristiano. Piuttosto sono le pratiche religiose che lì si effettuano. In linea di massima i T.d.G. preferiscono le scuole pubbliche che sono disponibili su tutto il territorio nazionale. Infatti vi sono vari pericoli e problemi che sorgono nell'avere i figli presso una scuola gestita da religiosi.
FREQUENTARE O ISCRIVERE I FIGLI A SCUOLE DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
Il genitore cristiano si addosserà queste ulteriori responsabilità rendendosi conto che ciò che accade ai figli si ripercuote sui genitori. Se l'insegnamento scolastico include una certa forma di adorazione come inchinarsi alla croce o a immagini, fare il segno della croce, dire la preghiera insieme a quelli che si rivolgono a santi o falsi dei, o compiere un rito in cui si usa incenso, ecc., sarebbe errato che i genitori permettessero ai loro figli di partecipare a tali attività poiché i loro figli praticherebbero la falsa adorazione. Quindi, anche se è una questione di coscienza mandare i propri figli in scuole gestite da org. religiose, avere un figlio che compie atti idolatrici col consenso dei genitori che sono nella verità, equivale ad apostasia. (2Co 6:17)
Perciò i genitori devono ponderare bene la questione. Comprendiamo la perplessità del corpo degli A. ad affidarti privilegi nella cong. Infatti essi dovranno considerare come la tua posizione di genitore cristiano che acconsente alla propria figlia di frequentare un istituto religioso si riflette sulla cong. Se alcuni inciampano o sono turbati da ciò, le possibilità di essere impiegato in maggiori responsabilità sono messe in dubbio. Non verresti più visto come genitore esemplare. Perciò in ultima analisi, tu rimani il principale responsabile delle decisioni che prenderete come famiglia. (SCE:SSH 4.11.87)
Il fratello ha iscritto la figlia ad una scuola di proprietà cattolica e vi chiedete se sia qualificato come A. Vi preghiamo di esaminare il Km 10.76 p 4 al § 2. Dice fra l’altro: “Per es. quella di insegnante scolastico è un’occupazione corretta; ma che dire se la scuola è di proprietà di un’org. religiosa che non è veramente cristiana?” Al §3 aggiunge: “La scuola di proprietà dell’org. religiosa può non richiedere che l’insegnante insegni la falsa religione”. Poi continua sull’argomento al § successivo, dove dice: “Nei casi menzionati la persona lavora in locali di proprietà di org. che svolgano un’attività non scritturali. Ma vuol dire questo che tale lavoro sia da condannare? … Dobbiamo forse capire da ciò che il terreno stesso o gli edifici di proprietà di tali org. ci contaminano? O non sono invece le pratiche stesse ‘impure’ agli occhi di Dio?” Ora il fatto che la scuola è di proprietà della chiesa cattolica e la figlia del fratello è iscritta a quella scuola, non impara e non viene insegnata religione, ma materie accademiche, e prende le sue lezioni in questo edificio, non rende tale persona apostata o contaminata.
Il fratello ha iscritto la figlia ad una scuola di proprietà cattolica e vi chiedete se sia qualificato come A. Vi preghiamo di esaminare il Km 10.76 p 4 al § 2. Dice fra l’altro: “Per es. quella di insegnante scolastico è un’occupazione corretta; ma che dire se la scuola è di proprietà di un’org. religiosa che non è veramente cristiana?” Al §3 aggiunge: “La scuola di proprietà dell’org. religiosa può non richiedere che l’insegnante insegni la falsa religione”. Poi continua sull’argomento al § successivo, dove dice: “Nei casi menzionati la persona lavora in locali di proprietà di org. che svolgano un’attività non scritturali. Ma vuol dire questo che tale lavoro sia da condannare? … Dobbiamo forse capire da ciò che il terreno stesso o gli edifici di proprietà di tali org. ci contaminano? O non sono invece le pratiche stesse ‘impure’ agli occhi di Dio?” Ora il fatto che la scuola è di proprietà della chiesa cattolica e la figlia del fratello è iscritta a quella scuola, non impara e non viene insegnata religione, ma materie accademiche, e prende le sue lezioni in questo edificio, non rende tale persona apostata o contaminata.
Il fratello deve pagare per l’istruzione di sua figlia all’org. religiosa è vero, ma non può essere considerato che egli semplicemente paghi solo dei servizi che gli sono resi? Non servizi religiosi. Ma sarebbe come se l’org. religiosa gestisse una certa impresa, e acquistando un servizio da questa impresa non fareste un’offerta diretta e volontaria per sostenere la falsa religione. Paghereste solo un prodotto o un servizio. A questo riguardo può essere utile leggere il Km 3.76 alla “Risp. Dom.” dove si tratta di sapere se un T.d.G. può andare a farsi curare in un ospedale gestito da un’org. religiosa. Perciò è stato corretto concludere che il fratello non è automaticamente squalificato solo perché ha iscritto la figlia a questa scuola di proprietà cattolica, né può essere considerato da parte sua apostasia. Però vi è un’altra considerazione che dobbiamo fare, e cioè, l’effetto che ha avuto sulla cong. Se molti nella cong. sono stati turbati e forse criticano il fratello a causa della decisione, allora questo potrebbe influire sui suoi requisiti di diventare A. Perché l’A. deve essere libero da accusa o irreprensibile e deve avere la stima e la fiducia della cong. Se vi sono molti e non solo qualcuno che sono rimasti turbati dalla decisione del fratello, allora non sarebbe idoneo come A. Se non esiste questo turbamento generale allora non sarebbe squalificato dall’essere qualificato come A. se ha i requisiti necessari. (SCB:SSA 22.4.86)
Colui che insegna matematica presso una scuola pubblica di proprietà di un'org. religiosa non si identifica con tale org. in quanto che essa sussisterà come tale anche senza la scuola in cui egli insegna. (CO DO 28.1.77)
Se la persona interessata di cui ci parli continuerà a fare progresso nella via della verità, e diverrà parte della cong. impegnandosi nell'opera di predicazione e simboleggiando la sua dedicazione a Geova con il battesimo in acqua, sarà bene suggerirle ai abbandonare l’attuale posto di lavoro per un altro più adatto e questo in vista delle responsabilità che potrebbero esserle affidate in futuro. Comunque, lavorare come insegnante di musica in una scuola Media parificata appartenente ad un Istituto religioso, non lo squa¬lifica ora dall'impegnarsi nell'attività di campo e consegnare il rapporto di servizio, se é altrimenti qualificata e non lo esclude dal battezzarsi quando deciderà di farlo. Naturalmente nell'insegnare musica dovrà stare attento a non promuovere dottrine o comunque insegnamenti della falsa religione. Quindi mentre in questo momento l'attività secolare svolta dalla persona può considerarsi una questione di natura strettamente privata e che perciò non interessa la cong., il problema dovrebbe essere visto sotto una luce di¬versa qualora questa persona dovesse qualificarsi al fine di assumere qualche incarico di responsabilità. (SCA:SSH 24.9.81)
Se un insegnante T.d.G. secondo il programma scolastico è tenuto a insegnare la teoria dell'evoluzione, dare istruzioni circa giorni festivi religiosi o politici, se deve insegnare inni religiosi o patriottici, badare allo svolgimento di lavori artistici connessi a giorni festivi, come dovrebbe comportarsi?
INSEGNARE PRESSO UNA SCUOLA DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
Se la persona interessata di cui ci parli continuerà a fare progresso nella via della verità, e diverrà parte della cong. impegnandosi nell'opera di predicazione e simboleggiando la sua dedicazione a Geova con il battesimo in acqua, sarà bene suggerirle ai abbandonare l’attuale posto di lavoro per un altro più adatto e questo in vista delle responsabilità che potrebbero esserle affidate in futuro. Comunque, lavorare come insegnante di musica in una scuola Media parificata appartenente ad un Istituto religioso, non lo squa¬lifica ora dall'impegnarsi nell'attività di campo e consegnare il rapporto di servizio, se é altrimenti qualificata e non lo esclude dal battezzarsi quando deciderà di farlo. Naturalmente nell'insegnare musica dovrà stare attento a non promuovere dottrine o comunque insegnamenti della falsa religione. Quindi mentre in questo momento l'attività secolare svolta dalla persona può considerarsi una questione di natura strettamente privata e che perciò non interessa la cong., il problema dovrebbe essere visto sotto una luce di¬versa qualora questa persona dovesse qualificarsi al fine di assumere qualche incarico di responsabilità. (SCA:SSH 24.9.81)
FRATELLO DEVE INSEGNARE EVOLUZIONE, FESTIVITÀ, FAR DIRE PREGHIERE AGLI ALUNNI:
Mentre alcuni insegnanti testimoni per scrupolo di coscienza chiedono di essere esentati da certe attività, altri testimoni potrebbero sentirsi tranquilli in coscienza pur svolgendo i suddetti compiti, considerandoli da un punto di vista puramente obiettivo come materia di insegnamento, come sarebbe l'insegnante di storia o geografia. Quando l'insegnante Testimone si trova a dover insegnare cose alle quali personalmente non crede, potrebbe spiegare alla classe che ciò che dice fa parte dell'insegnamento scolastico ma personalmente ha delle riserve a motivo della sua fede.
Inoltre quando in classe o fuori gli studenti partecipano a manifestazioni patriottiche della scuola, l'insegnante Testimone deciderà personalmente secondo la propria coscienza se essere presente pur non partecipando, o se farsi sostituire da un altro insegnante perché soprintenda al posto suo. Se fare o non fare certe cose dipende in gran parte dalla coscienza. Diciamo in gran parte perché di fronte ad un definito atto di compromesso come potrebbe essere un atto di idolatria o apostasia, il cristiano opporrà il suo netto rifiuto per ubbidire alla legge di Dio. E nei casi di coscienza nessuno può interferire o prendere decisioni per altri. La norma da seguire è quella di Ro 14:22 - G 8.1.79 p 14; W 15.7.82 p 20 (DC 20.2.85)
Coerentemente alla propria fede sia i giovani che gli insegnanti T.d.G., presentano alle autorità scolastiche il proprio esonero dalle lezioni di religione. In base a questo fatto non c’è motivo che l'insegnante T.d.G. debba pronunciare una preghiera insieme alla scolaresca. Se però un fratello che insegna in una scuola pubblica disponesse di recitare una preghiera tipo "Padre nostro" all'inizio di una lezione in ubbidienza alle disposizioni scolastiche, ciò sarebbe una forma di apostasia. Il motivo è dovuto al fatto che egli sta ubbidendo ad una disposizione proposta dalla struttura religiosa scolastica (SCD:SSI 9.8.86)
Per quanto riguarda la domanda relativa al fratello che esercita la professione di insegnante non vediamo dove stia il problema. Egli sta facendo il suo lavoro, è chiaro che deve accompagnare i ragazzi. Se desidera entrare in chiesa o meno è una questione sua, personale. L'importante è non rendersi colpevole di idolatria partecipando in qualche misura alla funzione religiosa - Km 10.76 p 4 (SCC:SSC 11.4.91)
Riguardo ai quesiti che ci poni, se il partecipare a certe votazioni in seno all'ambito scolastico violi i princìpi biblici o meno, sei tu che devi valutarlo attentamente, essendo sul posto e conoscendo tutti i particolari. Le seguenti domande possono aiutarti a valutare la cosa e a prendere la corretta decisione: Vi è implicato lo spirito o il meccanismo politico? Si fa una campagna per ottenere quel posto? Vi è contesa fra diversi? Vi è spirito di parte? Vi è lotta politica per essere eletti o per far eleggere qualcuno? Se la risposta è affermativa, allora vi è violazione di neutralità. O si tratta solamente di fare una valutazione di chi è più qualificato? Come ad es. nello scegliere l'amministratore che deve svolgere le varie mansioni a favore di tutti i condomini.
Coerentemente alla propria fede sia i giovani che gli insegnanti T.d.G., presentano alle autorità scolastiche il proprio esonero dalle lezioni di religione. In base a questo fatto non c’è motivo che l'insegnante T.d.G. debba pronunciare una preghiera insieme alla scolaresca. Se però un fratello che insegna in una scuola pubblica disponesse di recitare una preghiera tipo "Padre nostro" all'inizio di una lezione in ubbidienza alle disposizioni scolastiche, ciò sarebbe una forma di apostasia. Il motivo è dovuto al fatto che egli sta ubbidendo ad una disposizione proposta dalla struttura religiosa scolastica (SCD:SSI 9.8.86)
INSEGNANTE TESTIMONE DEVE ACCOMPAGNARE GLI SCOLARI IN CHIESA:
VOTAZIONI SCOLASTICHE:
Lo sceglierlo, o per alzata di mano o mediante votazione non costituisce una violazione dei princìpi biblici, è una questione privata. Non tutte le votazioni sono politiche; a volte si può essere invitati a esprimere opinioni sulla qualità di qualcosa; questa è una questione che non implica violazione. C’è un altro aspetto da considerare: In che cosa consiste l'incarico per cui si richiede un'elezione? Implica una violazione dei princìpi biblici nell'adempierlo? Ad es. dare la direttiva per l'inno scolastico o qualche altra cose che violi la legge di Dio. La persona alla quale abbiamo dato il ns. voto, contribuendo ad eleggerla, come si comporterà? Commetterà azioni che sono in contrasto con gli insegnamenti della Bibbia? Anche qui è bene stare attenti a non condividere i peccati di costoro (1Tm 5:22) - W 1.6.65 p 348, 349.
Se un cristiano riceve un lavoro dalla direzione della scuola connesso alle votazioni, come tenere registrazioni o mantenere l'ordine, ma il cristiano stesso non deve votare né incoraggiare l’attività politica, egli può decidere secondo la sua coscienza. Questo non vuol dire che possa farlo liberamente. Dovrebbe valutare attentamente se, dopo aver preso la decisione, può dire come Paolo "mi sono comportato con perfetta coscienza". (Atti 31:1) - W 1.7.77 p 415, 416; G 22.5.78 p 27, 28 (SSH:SSI 8.11.82)
Riguardo a come si dovrebbero considerare le preghiere religiose dette a scuola e il relativo comportamento da tenere, la W 15.9.65 p 556 indica: "In molte scuole si tengono servizio religiosi. A volte sono apertamente idolatrici, in altri casi può trattarsi semplicemente della ripetizione di una preghiera tratta dalla Bibbia". Quindi anche la semplice ripetizione di una preghiera tratta dalla Bibbia, costituisce un servizio religioso. G 8.2.64 p 12-16 Avendo compreso questo, il giovane T.d.G. o il figlio di un T.d.G. cosa farà quando l'insegnante invita ad alzarsi quando si recita la preghiera? È ovvio che il figlio è informato dal padre che cosa deve fare a scuola quando viene tenuto un servizio religioso.
Se un cristiano riceve un lavoro dalla direzione della scuola connesso alle votazioni, come tenere registrazioni o mantenere l'ordine, ma il cristiano stesso non deve votare né incoraggiare l’attività politica, egli può decidere secondo la sua coscienza. Questo non vuol dire che possa farlo liberamente. Dovrebbe valutare attentamente se, dopo aver preso la decisione, può dire come Paolo "mi sono comportato con perfetta coscienza". (Atti 31:1) - W 1.7.77 p 415, 416; G 22.5.78 p 27, 28 (SSH:SSI 8.11.82)
RECITA DI PREGHIERE IN CLASSE:
Occorre chiarire bene anche questo punto, cioè se alzarsi o no quanto l'insegnante fa recitare una preghiera. La W 1.6.65 p 348, indica che si deve determinare il sign. dell'azione che rende effettivamente partecipe della cerimonia. Il padre Testimone normalmente chiede l'esonero per i figli dai servizi religiosi. Spiegherà al responsabile nella direzione scolastica che noi T.d.G. rispettiamo la libertà religiosa altrui e chiediamo che sia rispettata la ns. Siccome la recita della preghiera, il saluto alla bandiera, il cantare inni patriottici, sono servizi religiosi, il padre deve chiedere come il figlio deve comportarsi per non partecipare a tali servizi religiosi e nello stesso tempo avere il rispetto degli insegnanti e della scolaresca. Il figlio potrà rimanere seduto mentre gli altri si alzano per partecipare alla preghiera? Oppure è meglio che esca dall'aula e rientri poco dopo. Come indica W 15.7.82 p 20, 21 se gli insegnanti sono informati in anticipo circa la ns. posizione, si eviteranno problemi.
Naturalmente se genitori cristiani non allevano i loro figli nell'autorevole consiglio di Geova, (Efe 6:4) e per trascuratezza o altri motivi discutibili non si preoccupano che i loro figli a scuola non partecipino ai servizi della religione babilonica, possono essere ammoniti e, secondo le circostanze, essere chiamati davanti ad un comitato giudiziario (EB 24.11.82)
Ci chiedi se una procl. che frequenta una scuola musicale può cantare o suonare vari pezzi religiosi da un punto di vista artistico o didattico. Se lo fa, vi è qualche violazione della legge di Dio? Vi sono 2 aspetti da esaminare: Questi brani fanno parte del materiale dell'insegnamento della scuola o sono inseriti solo in occasione delle feste natalizie o d'altro genere? Nel primo caso il cristiano potrebbe ragionare che suona tali brani per imparare a migliorare la sua capacità, e che non commemora e non dà nessuna importanza alla festa. Se farlo o meno è una questione che dev'essere decisa individualmente dalla propria coscienza addestrata dalle Scritture. Questo non sign. che si può fare liberamente e che non si renderà conto a Dio.
CANTARE BRANI RELIGIOSI A SCOPO DIDATTICO:
Nel decidere tiene conto del pensiero di Geova che odia la religione falsa e le sue pratiche? Si preoccupa della coscienza degli altri che potrebbe far inciampare? Tiene conto della sua stessa coscienza? (Ro 14:23) Potrebbe mantenere una buona coscienza se cantasse brani che esprimono o preghiere della falsa religione? L'interessato dovrà valutare tutti questi aspetti e prendere la sua decisione personale. Comunque non potrebbe parlare al suo maestro di musica spiegando le sue credenze ed essere esentato dal suonare tali pezzi? W 15.1.67 p 62 Il 2° aspetto, suonare brani religiosi solamente in occasione delle feste, è evidente che in questo caso sono dedicati e commemorano tali avvenimenti e vi danno sostegno. Se le cose stessero così, se li suonasse ciò costituirebbe apostasia. (SSH 27.2.82)
Non posiamo dare una risposta particolareggiata alla tua domanda, cioè se si può festeggiare un alunno solo perché è stato promosso alla scuola. Ad ogni modo puoi essere aiutato ad avere un punto di vista equilibrato esaminando i vari princìpi biblici che possono essere implicati in una tale occasione. Puoi trovarli nella W 1.7.73 p 414 alla domanda: “È appropriato che i cristiani celebrino l’anniversario del loro matrimonio?” e in Vivere 214 (SCC:SSB 19.9.83)