I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
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Tecniche di persuasione

SALA DEL REGNO


TENERE CATALOGHI DI [OMISSIS]:


Dal Km 7.77 e 1.80, comprendiamo che, mentre ogni singolo procl. è libero di acquistare ciò che desidera, d'altra parte non dovrebbe avvalersi della disposizione della cong. per fare i suoi acquisti. Nelle S.d.R. quindi, non dovrebbero essere esposti cataloghi di prodotti commerciali, anche se hanno una certa attinenza con l’attività teocratica e né gli A., né nessun altro fratello dovrebbero divenire i coordinatori di acquisti globali a beneficio dell'intera cong. In altre parole, se un fratello desidera acquistare del materiale presso la ditta [omissis] è liberissimo di farlo, ma non lo farà certamente rivolgendosi agli A. perché effettuino l'acquisto per suo conto. (SCA:SSF 20.1.83)


COMUNE NON DA IL PERMESSO DI AFFIGGERE UNA TARGA:


Ci chiedi alcune informazioni relative ad una targa luminosa che avreste voluto esporre per segnalare la S.d.R. Vi suggeriamo di fare un ricerca nella zona residenziale in cui vi trovate e di verificare che non vi sia nessun'altra insegna del genere con particolare riferimento ad altri edifici religiosi, culturali o ricreativi. Se dovreste trovare insegne luminose come quella che intendete porre, potreste con una lettera gentile e decisa fare notare all'amministrazione comunale che il diniego dato non può essere parziale. In caso contrario, cioè che non trovate insegne del genere e che pertanto la risposta del comune risulti coerente con la realtà, vi suggeriamo di non apporre insegne all'esterno della Sala. Circa l'insegna all'interno, se il risultato è il medesimo potete tentare di apporla in modo che sia visibile ma non eccessivamente appariscente. (SSG:CMB 21.4.83)

3 CONG. USANO LA STESSA SALA E 2 SI DISTACCANO:


Se le 2 cong. intendono lasciare la Sala di proprietà in cui sono state sino a questo momento è una decisione che spetta unicamente a loro. Lasciando detta Sala comunque perdono ogni diritto su di essa. Non possono pretendere nulla dalla cong. che continuerà ad occupare la Sala di proprietà e questo perché hanno rinunciato volontariamente ad avvalersi dei privilegi di cui godevano. È vero che hanno contribuito all'acquisto, ma andandosene non possono pretendere di essere in qualche modo rimborsati.

Naturalmente la cong. che rimane potrebbe, spinta da amore fraterno, offrire una contribuzione che sarà loro d'aiuto. Detta contribuzione potrà essere una somma unica versata una volta per sempre di una certa consistenza, oppure un versamento mensile da stabilirsi localmente. Se pensa ad es. di offrire una contribuzione pari ad un terzo dell'affitto, può essere corretto. Non vi è nessuna norma al riguardo. Se sarà dato del denaro alle 2 cong. sarà da considerarsi una contribuzione volontaria e non una tassa e di conseguenza sarà la cong. che rimane nella Sala a determinare il da farsi. Una volta stabilito l'accordo, sarà opportuno metterlo per iscritto e cioè mettere per iscritto la somma da versare ogni mese, se questa sarà la decisione presa. Naturalmente la decisione sarà presa previa presentazione di una risoluzione alla cong. presentata dagli A., indicante per quanto tempo ciò avverrà. Nel mettere per iscritto l'accordo sarà appropriato essere specifici per non incorrere in difficoltà future. (SCA:SSC 3.12.83)

PULIZIA DELLA SALA:


Se una persona interessata con cui si studia si offre per il programma di pulizie della Sala, spetterà al locale corpo degli A. decidere cosa fare. Se la persona sta facendo progresso nella via della verità e sta facendo passi concreti per cambiare la propria personalità, può darsi che si possa inserire nel programma accettando il suo aiuto. Crediamo che la situazione sia diversa per coloro che si identificano con la "bestia selvaggia" e dipendono direttamente da essa. Dato che le pulizia della Sala sono un privilegio, non desideriamo concedere tale privilegio a coloro che si identificano con la "bestia selvaggia" e non fanno passi concreti per separarsene. (SCB:SSB 7.2.77)

Ci chiedi se è giusto far pulire la S.d.R. ad un'impresa specializzata. Non crediamo che sia appropriato affidare ad un'impresa di pulizie il compito di pulire la S.d.R., anche se fosse composta esclusivamente da fratelli. Questo è un compito che viene affidato a fratelli locali. È bene che i nominati si attengano a quanto dice Om 62: 'I gruppi di SL possono pulire a turno la Sala, seguendo la lista delle cose da fare ogni settimana'. (SCD:SSD 3.4.91)

PROGRAMMA DI ASSISTENZA ASSICURATIVO:


Rispondiamo alla vs. lettera con la quale ci avete indicato i danni economici riportati da 2 autovetture parcheggiate all'interno della recinzione della S.d.R., a seguito del lancio di pietre da parte di un giovane vandalo. Ci chiedete se i danni subìti possano essere coperti dal "programma di assistenza" delle S.d.R. Come spiegava la C 16.12.92, il programma di assistenza non è assolutamente, come avete scritto, "una assicurazione internazionale".

Da ciò consegue che non si possono fare paragoni fra ciò che può garantire una compagnia assicuratrice ed il ns. programma. Infatti una compagnia di assicurazione persegue scopi di lucro e deve osservare le norme di leggi che regolano la materia, mentre l'org. mondiale dei T.d.G. persegue scopi interamente diversi: il programma di assistenza trae origine dai ns. princìpi di collaborazione fraterna, perché appunto serve a soccorrere le cong. che da sole non possono far fronte ad eventi disastrosi che compromettono l'uso delle S.d.R. l’incolumità fisica di conservi in occasione di lavori sempre collegati all'uso dei ns. luoghi di ad. Ribadiamo dunque che la C.C. non è una compagnia assicurativa che stipula polizze.

La C. parlava di un programma interno, avente lo scopo di utilizzare le contribuzioni per aiutare le cong. che subiscono danni alla Sala e delle Assemblee, oppure i conservi che subiscono incidenti fisici in occasione di lavori di costruzione o di ristrutturazione. Nel vs. caso non riteniamo appropriato utilizzare le contribuzioni del programma per riparare i danni di autovetture private. In effetti sappiamo di avere degli oppositori e di poter essere oggetto a motivo della ns. fede, di ingiurie e danni a carico della ns. persona e delle ns. cose.

Ad es. non è raro che i procl. subiscano danni durante la predicazione, sia fisicamente che alle loro autovetture, ma non per questo chiedono risarcimenti alla C.C. o al programma di assistenza. In ogni caso possiamo avvalerci dei provvedimenti che la legge vigente ci mette a disposizione. Il ns. parere sarebbe quello di portare avanti la denuncia contro il "vandalo" chiedendo al giudice competente di riconoscere il risarcimento del danno. Inoltre sarebbe opportuno sapere se la normale assicurazione delle autovetture danneggiate include danni vandalici, infatti può darsi che i proprietari abbiano già previsto una simile copertura nella polizza personale. (LA:LC 17.11.92)



 
   
       
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Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
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