Tecniche di persuasione
RIASSOCIAZIONI
COM. PER ESAMINARE UNA RIASSOCIAZIONE:
Quando la persona che chiede di essere riassociata è stata disassociata da un'altra congregazione si formerà un comitato giudiziario che esaminerà la sua richiesta. Se tale com. ha un'opinione favorevole alla riassociazione, si metterà in contatto con gli A. della congregazione in cui la persona è stata disassociata inoltrando la propria raccomandazione. Gli A. della congregazione originaria esamineranno tale raccomandazione per mezzo di un comitato giudiziario appositamente formato. Sarà questo com. a prendere la decisione di riassociarlo o no.
L'espressione che sarà il comitato giudiziario della congregazione che lo disassociò a dover accettare la sua richiesta di riassociazione, non vuol dire che dovranno essere necessariamente gli stessi A. che componevano il comitato giudiziario originale a doverlo fare. Tali A. non facevano altro che rappresentare la congregazione in cui la persona era associata. Ciò che occorre perciò è un comitato giudiziario che rappresenti la stessa congregazione che possa esaminare la richiesta di una riassociazione (SSE 8.9.84)
La risposta alla tua domanda sulla riassociazione si trova in Om 149. Infatti li si legge: "La decisione di riassociarla viene però presa da un comitato giudiziario della congregazione che la disassociò". Pertanto noterai che qui non è detto: "... il comitato giudiziario che la disassociò", ma: "un comitato giudiziario della congregazione che la disassociò". Perciò sono sempre gli A. di quella congregazione che sono in posizione di conoscere quanto è stato fatto al tempo della disassociazione essendo in possesso della pratica. (-)
È necessario che il comitato giudiziario alleghi una relazione alla cartolina di Registrazione di dissociazione (S-79b) ogni qualvolta veniamo informati di una riassociazione. Vi preghiamo di tenerne conto come prassi normale. (27.10.93)
Ci dispiace che abbiate atteso una ns. notifica che confermasse la vs. decisione, ma ciò non è avvenuto perché già da molti anni non esiste più la disposizione di inviare un avviso alle congregazione in merito a coloro che sono stati riassociati. Inoltre non abbiamo pensato di far seguito alla vs. lettera dal momento che essa consisteva della risposta ad una ns. richiesta di maggiori informazioni (SCF:SSF 6.7.91)
Siamo lieti di rispondere alla vs. lettera dove ci ponete una domanda in relazione all'annuncio della riassociazione di un fratello. La cosa è stata spiegata con chiarezza in varie occasioni. Ad es. nel corso del programma presentato nel ciclo di assemblee di circoscrizione dal tema: "Ripudiamo l’empietà e i desideri mondani" tenute nel periodo tra i mesi di set. 84 e gen. 85, fu indicato che non è indice di sanità di mente applaudire quando viene annunciata una riassociazione. Il riassociato deve infatti ancora dare prova alla congregazione del suo pieno ristabilimento spir. (SCC:SSC 3.5.88) PUNTO DELLO SCHEMA: “Scena III, Problema: “Si mostra sanità di mente applaudendo quando viene riammessa una persona disassociata?
La risposta alla tua domanda sulla riassociazione si trova in Om 149. Infatti li si legge: "La decisione di riassociarla viene però presa da un comitato giudiziario della congregazione che la disassociò". Pertanto noterai che qui non è detto: "... il comitato giudiziario che la disassociò", ma: "un comitato giudiziario della congregazione che la disassociò". Perciò sono sempre gli A. di quella congregazione che sono in posizione di conoscere quanto è stato fatto al tempo della disassociazione essendo in possesso della pratica. (-)
INVIARE SEMPRE UNA RELAZIONE SCRITTA
L’UFFICIO NON INVIA LA CONFERMA:
NON SI FA L'APPLAUSO:
Uno degli A. dice di aver sentito che in alcune congregazione è stato fatto, ma si chiede se sia saggio farlo. La conversazione mette in risalto che la congregazione è lieta di avere di nuovo nel suo mezzo chi è stato riassociato, ma l’individuo deve ancora provare se stesso. Alcuni che sono stati riassociati in seguito non hanno assistito alle ad., mentre prima della riassociazione vi assistevano regolarmente. È evidente che si preoccupavano più della propria reputazione che della necessità di dare prova inequivocabile di frutti degni di pentimento. Avrebbero dovuto piuttosto preoccuparsi del nome di Dio e della necessità di soddisfare i suoi requisiti. La riassociazione può dare alla persona la possibilità di comunicare con altri nella congregazione ma la restrizione di tutti i privilegi è progressiva; può richiedere parecchio tempo. Non dovrebbe venir meno al proposito dell’immeritata benignità di Dio”.