Tecniche di persuasione
PIONIERI
P.A. CHE NON RAGGIUNGONO LA QUOTA:
ACCETTARE DOMANDE DI P.A. CONSEGNATE IN RITARDO:
QUANDO FARE IL P.A. DOPO CHE SONO STATE TOLTE LE RESTRIZIONI:
SM RIMOSSO PUÒ FARE IL P.?:
CHI NON FA UN SERVIZIO COMPLETO NON SI ACCETTA LA DOMANDA:
Abbiamo apprezzato il desiderio del fratello di intraprendere il servizio continuo. Tuttavia, dopo aver considerato attentamente tale domanda, abbiamo deciso di non accettarla in quanto le sue medie di servizio degli ultimi 6 mesi inerenti le V.U. sono molto basse, con un’attività di ministero incompleta in alcune fasi. Pertanto vorrete incoraggiare il fratello a fare il P.A. per alcuni mesi. Km 8.86 § 22, 24, 26 Inoltre date il vs. aiuto affinché si qualifichi per servire come P.R. e fra qualche mese inviarci una nuova domanda (SSF 17.5.89)
INCORAGGIAMENTO A FARE I P.:
Non è giusto svergognare o costringere altri a prendere in considerazione il servizio di P. I rapporti indicano che ad alcuni fratelli è sembrato che venisse esercitata su di loro molta pressione. Naturalmente questo non sign. che voi o gli A. non dovreste incoraggiare il servizio di P., ma questo dovrebbe essere fatto in modo appropriato, dignitoso. Senza dubbio ci sono molti altri fratelli e sorelle che potrebbero servire Geova nel servizio a tempo pieno, ma non vogliamo scoraggiare quelli che ritengono di non poterlo fare a motivo di circostanze o condizioni fisiche (CO-DO 5.12.86)
Fino a qualche tempo fa non sorgevano problemi di natura anagrafica in quanto le disposizioni vigenti consentivano alla maggioranza dei P. di conservare la residenza nel comune d'origine. La situazione è cambiata da quando è stato approvato, con il DPR 30.5.89 n. 223, il nuovo regolamento anagrafico che risulta essere meno elastico del precedente. Generalmente non si incontrano problemi neppure ora con gli uffici anagrafici dei comuni più grandi i quali raramente effettuano accertamenti o trasferimenti d'ufficio della residenza. Laddove però i comuni chiedono di regolarizzare a norma di legge la propria posizione anagrafica, non ci sono molte soluzioni.
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI P.S.:
La più ovvia consiste nel richiedere l'iscrizione presso il comune del nuovo domicilio per poi ripetere il trasferimento ad ogni nuova assegnazione. Ciò richiede però costose ed interminabili pratiche burocratiche che difficilmente i P. potrebbero sostenere. In genere se il problema è sollevato solo casualmente e non per iscritto, suggeriamo di aspettare una formale comunicazione scritta del Comune, non tenendo conto della segnalazione verbale ed evitando di fare richieste che potrebbero sollevare nuovamente il problema. Se è davvero necessario si potrebbe chiedere un colloquio al responsabile dell'Ufficio anagrafico per illustrargli la propria attività di M. di culto e le ovvie difficoltà a cui si andrebbe incontro ad ogni nuovo trasferimento. Si può far presente che molti altri comuni hanno permesso di conservare la propria iscrizione anagrafica. Si dovrebbe far appello alla comprensione del funzionario e chiedergli aiuto al fine di trovare una soluzione. Probabilmente, come è accaduto in casi simili, il funzionario non darà nessuna risposta ufficiale, ma se avrà compreso la situazione, forse consentirà di conservare l'iscrizione anagrafica. (LB 26.11.91)
Come disposizione generale la legge prevede che per l'iscrizione negli elenchi di una Unità Sanitaria Locale sia necessaria la residenza in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale della USL stessa. La C. del Ministero della Sanità dell'11.5.84 n. 1000/116 prevede delle eccezioni per chi è legittimato a conservare l'iscrizione anagrafica in un comune diverso da quello dell'effettiva residenza. In questi casi è possibile l'iscrizione negli appositi elenchi delle "persone non residenti" istituiti da tutte le USL.
ASSISTENZA SANITARIA PER I P.S.:
La temporanea iscrizione non può avere la durata inferiore a 3 mesi e superiore ad un anno, ma può essere rinnovata. Ai fini dell'iscrizione dovrebbe essere sufficiente produrre la seguente documentazione alla locale USL: attestato della C.C. dal quale risulti il motivo e la durata della permanenza nel nuovo comune; certificato di residenza; attestato di avvenuta cancellazione dagli elenchi della USL di provenienza (sostituibile con la domanda di cancellazione che la nuova USL invierà a quella di provenienza con la comunicazione di avvenuta iscrizione). (LB 26.11.91)
Abbiamo ricevuto la tua lettera dove ci informi che non hai potuto raggiungere la quota delle ore richieste. Desideriamo assicurarti che il sussidio non è legato al raggiungimento della quota delle ore ma alla nomina di P.S. Se il motivo del mancato raggiungimento delle ore non fosse tale da giustificarlo, ti verrebbe chiesto di far uso dei giorni di assenza per vacanze, ma non ti verrebbe trattenuto il sussidio. (SCD:SSD 26.10.93).