Tecniche di persuasione
MINISTRI DI CULTO
A. RIMOSSO PUÒ CONTINUARE AD ESSERE M. DI CULTO:
Quando un A. è rimosso non gli è automaticamente revocata la nomina di M. di culto. Pur non servendo in incarichi speciali, un ministro può continuare a celebrare i matrimoni. Per quanto riguarda il permettergli di esercitare il suo servizio in una S.d.R., spetta a voi come corpo determinarlo. Spetta a voi valutare coma la congregazione potrebbe vedere la cosa e se creerebbe turbamento. Ci teniamo a farvi notare che una cosa è pronunciare un discorso di matrimonio, generalmente pronunciato da un A. nominato, e una cosa diversa è celebrare il matrimonio come parte civile e legale, in veste di M. di culto. Nel caso decideste di non permettere al fratello nemmeno di celebrare i matrimoni nella Sala, tale decisione non deve essere basata su pregiudizi nei suoi confronti, ma su chiari ed evidenti fatti. (SCD:SSD 17.12.91)
Un A. che non è più idoneo per ricoprire il suo incarico di sorv. all'interno della congregazione potrebbe venire rimosso. Ciò non sign. che automaticamente verrebbe rimosso anche dal suo incarico di M. di culto, in quanto tale incarico dipende dall’autorità costituita, Cesare. Perciò A. rimossi potrebbero continuare a mantenere il loro incarico in qualità di M. di culto. (SCE:SSH 20.7.87)
M. DI CULTO RIMOSSO DA A. PUÒ AVERE SCHEMI DI DISCORSI DA PRONUNCIARE NELLE CARCERI:
Il fatto che un fratello rimosso da A. serva come M. di culto per visitare i detenuti e pronunci un discorso pubblico nel carcere, non sign. che debba essere equiparato a un oratore pubblico che pronuncia discorsi in una congregazione Egli si servirebbe di questo materiale per insegnare alle persone interessate in quel luogo. Pertanto dal momento che egli è ancora nominato M. di culto, se non lo ritenete qualificato da doverne richiedere la rimozione, quale sarebbe il problema se pronunciasse tali discorsi ai detenuti interessati? Ad ogni modo è una valutazione che dovete fare localmente tenendo conto qual è la cosa migliore per promuovere gli interessi del Regno e anche per il benessere delle future pecore che possono essere raccolte in questo luogo. Non è tuttavia corretto che egli abbia tutti gli schemi fotocopiati. Dovrebbe piuttosto chiedere di volta in volta i discorsi che ritiene utili pronunciare in carcere sottoponendoli al vs. giudizio. (SCC:SSC 25.1.96)
Per quanto riguarda il dare assistenza spir. tramite un M. di culto al fratello che, (nonostante abbia commesso una grave trasgressione non può essere invitato davanti ad un comitato giudiziario perché si trova in carcere) il corpo degli A. dovrà fare localmente una propria considerazione. Si potrebbe dare assistenza spir. nel caso che il fratello mostrasse realmente il desiderio di continuare a seguire la via della verità vivendo in conformità alle norme morali di Dio. In attesa quindi di considerare giudiziariamente il caso si potrebbe dare l'assistenza necessaria. Se invece la persona implicata nonostante la sua richiesta di aiuto continuasse a violare le norme scritturali a tal punto che, se fosse possibile, sarebbe espulso dalla congregazione, sarebbe immeritevole di ricevere qualsiasi aiuto dalla congregazione come qualsiasi altra persona impenitente. Rifiutare tale assistenza spir. non esenterà poi la persona implicata dal dover comparire, quando ciò sarà possibile, davanti al comitato giudiziario (SCE 14.1.86)
Con la legge 22.12.73 n. 903, è stato costituito dall'INPS il "Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica" al quale possono iscriversi, tramite il ns. ufficio, gli A. la cui nomina è stata approvata dallo Stato e i fratelli nel servizio continuo. Tale legge stabilisce che i versamenti annuali, che attualmente ammontano a 1.148.400, più 120.000 per l'assistenza sanitaria nazionale, sono obbligatori per tutto il tempo in cui il fratello continua a servire in qualche fase del servizio continuo o come ministro.
Un A. che non è più idoneo per ricoprire il suo incarico di sorv. all'interno della congregazione potrebbe venire rimosso. Ciò non sign. che automaticamente verrebbe rimosso anche dal suo incarico di M. di culto, in quanto tale incarico dipende dall’autorità costituita, Cesare. Perciò A. rimossi potrebbero continuare a mantenere il loro incarico in qualità di M. di culto. (SCE:SSH 20.7.87)
M. DI CULTO RIMOSSO DA A. PUÒ AVERE SCHEMI DI DISCORSI DA PRONUNCIARE NELLE CARCERI:
Il fatto che un fratello rimosso da A. serva come M. di culto per visitare i detenuti e pronunci un discorso pubblico nel carcere, non sign. che debba essere equiparato a un oratore pubblico che pronuncia discorsi in una congregazione Egli si servirebbe di questo materiale per insegnare alle persone interessate in quel luogo. Pertanto dal momento che egli è ancora nominato M. di culto, se non lo ritenete qualificato da doverne richiedere la rimozione, quale sarebbe il problema se pronunciasse tali discorsi ai detenuti interessati? Ad ogni modo è una valutazione che dovete fare localmente tenendo conto qual è la cosa migliore per promuovere gli interessi del Regno e anche per il benessere delle future pecore che possono essere raccolte in questo luogo. Non è tuttavia corretto che egli abbia tutti gli schemi fotocopiati. Dovrebbe piuttosto chiedere di volta in volta i discorsi che ritiene utili pronunciare in carcere sottoponendoli al vs. giudizio. (SCC:SSC 25.1.96)
VISITARE IN CARCERE FRATELLO TRASGRESSORE:
ISCRIZIONE ALL'I.N.P.S.:
Al compimento del 65° anno di età, dopo aver versato almeno 10 anni di contributi, l'iscritto potrà percepire la pensione di vecchiaia. Se si dovessero verificare, dopo aver versato almeno 5 anni di contributi, le condizioni per acquisirne il diritto, l'iscritto potrà percepire la pensione di invalidità. Per porre termine all'obbligo contributivo è necessario conseguire la pensione o comunque interrompere il servizio continuo, non servendo più come P.R. o speciale. I contributi sono soggetti ad una rivalutazione annua e non sono cumulabili con quelli del lavoro secolare. Per l'iscrizione al Fondo sono necessari 3 certificati in carta libera: di nascita, di residenza e di cittadinanza. (HIA 18.3.92)