Tecniche di persuasione
COMITATI GIUDIZIARI
INVITO SCRITTO AL TRASGRESSORE:
ANNUNCIO DELLA DISASSOCIAZIONE:
È il comitato giudiziario a decidere cosa fare al fratello accusato e non la Società. L'ufficio prende solo nota della disassociazione o dissociazione. Perciò l'annuncio di un'avvenuta disassociazione o dissociazione viene fatto subito dopo aver dato i 7 giorni di tempo per potersi appellare. Non è giusto che si attenda una risposta dall'ufficio, perché come abbiamo detto non è l'ufficio a prendere la decisione ma il comitato giudiziario della congregazione Questo indica che gli A. devono agire con molta saggezza e discernimento. Se seguono le direttiva che hanno ricevuto difficilmente si correrà il pericolo di annunciare la non avvenuta disassociazione o rettificarla così mettendo in pericolo la responsabilità degli A. buttando discredito sulla loro azione (SCD:SSC 22.11.83)
Alcuni individui che sono stati disciplinati o espulsi dall’org. cercano di vendicarsi minacciando di intraprendere qualche azione legale. Questo è un motivo in più perché gli A. si attengano rigorosamente alle norme org. provvedute dall’Ufficio su come trattare i casi giudiziari. Quando qualcuno minaccia un’azione legale, gli A. dovrebbero mettersi immediatamente in contatto con l’Ufficio per chiedere istruzione sul modo di procedere. Quando c’è la minaccia di un’azione legale, non si dovrebbe fare nessun tipo di annuncio prima di aver ricevuto istruzioni dall’Ufficio (CO-DO 30.5.87)
QUANDO INVITARE IL CONIUGE INNOCENTE ALL'UDIENZA:
RIAPRIRE UN CASO PER LA STESSA VIOLAZIONE:
CON BATTEZZATI CHE NON SI ASSOCIANO DA ANNI:
Ci dici che una persona battezzata che si è allontanata dalla congregazione da circa 10 anni ha permesso alla figlia minorenne di battezzarsi e sposarsi col rito cattolico. Essendosi questo fratello allontanato da circa 10 anni senz'altro dimostra di essere immaturo spir. Se nella comunità in cui vive è conosciuto come testimone di Geova e i fratelli della congregazione lo considerano tale, allora si deve chiamare davanti ad un comitato giudiziario Se egli si rende conto di aver agito in maniera immatura il comitato giudiziario potrà tenere in considerazione questo fatto e vorrà cercare di fare qualcosa per aiutarlo.
Comunque tale peccato comporta la disassociazione se non c'è pentimento. Se invece nella zona nessuno lo conosce quale testimone di Geova e nemmeno i fratelli della congregazione lo ricordano come tale, in considerazione del lungo tempo trascorso non crediamo sia il caso che un comitato giudiziario debba interessarsi di lui. Potrebbero interessarsi di lui qualora egli tornasse nella congregazione e volesse di nuovo farne parte (AB:FPB 16.3.70)
Nella relazione da voi sottoscritta viene detto che è risultato evidente che la sorella era a conoscenza, ma ha taciuto la pratica di spiritismo del marito per molto tempo. Notiamo anche che nello spazio dove si mettono le ragioni della disassociazione, viene riportata la scrittura di Le 5:1. Per vs. conoscenza vorremo dirvi che sulla base di Le 5:1 non è possibile disassociare o intentare un'azione giudiziaria. Per tale violazione è possibile agire, se necessario, privando dei privilegi di servizio a causa della condotta non esemplare (SSH 8.11.85)
Le prove di uno scandalo dovrebbero essere prodotte dai fratelli, forse scrivendole, ma senza che gli A. vadano a cercarle dai fratelli. Se un fratello dice che è scandalizzato, fatelo mettere per iscritto quanto dice, e quando si ha in mano un certo num. di queste dichiarazioni, allora si può dire che c'è la base per uno scandalo (SCA:SSL 22.2.82)
Vi sono gli estremi per portare il fratello davanti ad un comitato giudiziario essendo accusato di praticare il vizio del fumo. Comunque non essendo stato possibile contattalo, essendosi trasferito senza lasciare il suo nuovo recapito, non si può disassociare. È necessario che sia rintracciato e invitato regolarmente (almeno 2 volte) di fronte al comitato giudiziario Se potete rintracciare il suo recapito potreste mettervi in contatto con la congregazione nel cui territorio egli abita affinché sia il comitato giudiziario di quella congregazione a tenere l'udienza sulla base delle prove che provvederete agli A. di quel com. Sarà quel comitato giudiziario che eventualmente disassocierà il fratello (SCA:SSF 16.11.82)
Riguardo a formare un comitato giudiziario che prenda in esame la posizione del fratello, dovrete solo aspettare che quest'ultimo esca dal carcere. A quel punto prenderete in considerazione la cosa come qualsiasi altro caso giudiziario e questo anche se dovessero passare vari anni (SCE 14.1.86)
Se il fratello compie atti pubblici che creano scandalo ai danni della reputazione della congregazione è necessario che della cosa si interessi un comitato giudiziario Naturalmente detto com. vorrà tenere in considerazione le condizioni mentali del fratello, ma se lo scandalo è di grosse proporzioni allora è necessario che la congregazione si difenda disassociando se necessario il fratello. È ovvio che se il fratello crea disturbi nella Sala e i presenti sono intimoriti dal suo comportamento, il corpo degli A. può prendere la decisione di vietare l'entrata nella Sala al fratello per non pregiudicare l'opera e per salvaguardare l'incolumità dei presenti (SCA:SSF 6.1.83)
Non è opportuno che un comitato giudiziario non pervenga a una decisione unanime. Quando di forma un comitato giudiziario vuol dire che vi sono le prove inconfutabili circa la violazione di un componente della congregazione Tale individuo pertanto merita la disassociazione. È poi responsabilità del comitato giudiziario valutare l'esistenza o l'entità del pentimento per vedere se esiste la base per mostrare misericordia. Le evidenze dovrebbero convincere il comitato giudiziario al di là di ogni dubbio dell'esistenza del giusto pentimento. Se tale convinzione non è completa ma rimane anche solo un dubbio, allora la decisione dovrà essere quella di disassociare (SCD:SSE 30.7.87)
Ci sembra di capire che un quarto A. sia stato inserito nel comitato giudiziario quando erano già state fatte 2 udienze in precedenza. Se ciò fosse vero non sarebbe corretto. L'altro A. per esservi incluso doveva essere presente sin dalla prima udienza (SCD:SSE 30.7.87)
Quando si tratta una dissociazione, è preferibile che la persona presenti una formale richiesta scritta: Nel caso non fosse disposta a scrivere alcuna dichiarazione ma lo affermasse solo verbalmente davanti a testimoni, saranno questi a consegnare una dichiarazione scritta a conferma della volontà della persona di dissociarsi dalla congregazione Chi funge da testimone non potrà fare parte del com. che prenderà atto della dissociazione. Altri A. dovranno costituire il com. Ks 101, 102 dice: “Non è necessario che un com. continui a investigare una presunta trasgressione se l’accusato dichiara di aver deciso di dissociarsi”.
PER VIOLAZIONE DI LEV. 5:1:
SCANDALO PUBBLICO, COME PRODURRE LE PROVE:
TRASFERIMENTO O IRREPERIBILITÀ DI UN TRASGRESSORE:
Riguardo a formare un comitato giudiziario che prenda in esame la posizione del fratello, dovrete solo aspettare che quest'ultimo esca dal carcere. A quel punto prenderete in considerazione la cosa come qualsiasi altro caso giudiziario e questo anche se dovessero passare vari anni (SCE 14.1.86)
FRATELLO CON DISTURBI MENTALI CREA SCANDALO:
SE C'È DUBBIO SUL PENTIMENTO:
NON AGGIUNGERE A. NEL COM. QUANDO LE UDIENZE SONO GIÀ INIZIATE:
COM. CHE PRENDE IN ESAME UNA DISSOCIAZIONE:
È da notare che il com. si trova ancora nella fase investigativa. Non è necessario che continui a investigare la presunta trasgressione, ma potrebbe limitarsi a prendere atto della volontà della persona di dissociarsi. Se il comitato giudiziario è già stato formato ed è già in sede di udienza, anche se la persona dovesse decidere di dissociarsi, chiaramente le evidenze della sua trasgressione sono già comprovate. A questo punto il comitato giudiziario preferirà concludere il procedimento anziché annullarlo, ignorando la trasgressione provata, e limitarsi a prendere atto della dissociazione volontaria. Ci potrebbero essere casi in cui il comitato giudiziario viene formato, la persona viene invitata, ma questa rifiuta di presenziare facendo pervenire una propria dichiarazione di dissociazione volontaria.
Il comitato giudiziario potrebbe quindi desistere dal portare avanti un procedimento giudiziario, dato il rifiuto della persona di presenziare, e limitarsi a prendere atto della sua dissociazione volontaria. In questo caso cesserebbe di agire in veste giudiziaria e si limiterebbe a preparare una breve relazione da allegare alla documentazione di dissociazione. Non sarà necessario formare un com. diverso (SCD:SSD 31.1.94)
Nei casi di dissociazione si incaricano 2 A. per poter parlare con la persona ed accertarsi che desidera effettivamente dissociarsi dalla congregazione Una volta stabilito ciò, si possono compilare i relativi moduli di dissociazione. Non è richiesto, come nei casi di disassociazione, invitare a un'udienza la persona. Comunque, se qualche comitato giudiziario desidera farlo, per delle ragioni a loro valide, può benissimo invitare la persona a un'udienza, ma in linea generale ciò non è necessario. (30.11.87)
Secondo la C. dell’8.5.87, il com. nominato perché faccia un’indagine è lo stesso che, come dice il 4° §, avverte la Congregazione Centrale firmando gli appositi moduli di disassociazione o dissociazione. È chiaro quindi che si sta parlando del com. non del corpo degli A. (SCA:SSB 24.11.87).
Nei casi di dissociazione si incaricano 2 A. per poter parlare con la persona ed accertarsi che desidera effettivamente dissociarsi dalla congregazione Una volta stabilito ciò, si possono compilare i relativi moduli di dissociazione. Non è richiesto, come nei casi di disassociazione, invitare a un'udienza la persona. Comunque, se qualche comitato giudiziario desidera farlo, per delle ragioni a loro valide, può benissimo invitare la persona a un'udienza, ma in linea generale ciò non è necessario. (30.11.87)
Secondo la C. dell’8.5.87, il com. nominato perché faccia un’indagine è lo stesso che, come dice il 4° §, avverte la Congregazione Centrale firmando gli appositi moduli di disassociazione o dissociazione. È chiaro quindi che si sta parlando del com. non del corpo degli A. (SCA:SSB 24.11.87).