I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
Vai ai contenuti

Tecniche di persuasione

COMITATI GIUDIZIARI


INVITO SCRITTO AL TRASGRESSORE:


Formulare per iscritto un invito ad un individuo per presentarsi davanti ad un com., potrebbe causare problemi legali ai fratelli se l'accusato sporgesse denuncia. Qualora si profili qualche problema, può essere saggio non inviare un invito scritto. (SCB:SSB 28.12.89)

ANNUNCIO DELLA DISASSOCIAZIONE:


Ci chiedete informazioni relative agli annunci di disassociazione o dissociazione. Vi invitiamo ad attenervi alla direttiva esposta nel Ks 122 e 128. In esso è chiaramente indicato che l'annuncio va fatto alla congregazione intendendo dire soltanto alla congregazione alla quale l'individuo era associato  Om 1478 (SCD:SSD 15.2.93)

È il comitato giudiziario a decidere cosa fare al fratello accusato e non la Società. L'ufficio prende solo nota della disassociazione o dissociazione. Perciò l'annuncio di un'avvenuta disassociazione o dissociazione viene fatto subito dopo aver dato i 7 giorni di tempo per potersi appellare. Non è giusto che si attenda una risposta dall'ufficio, perché come abbiamo detto non è l'ufficio a prendere la decisione ma il comitato giudiziario della congregazione Questo indica che gli A. devono agire con molta saggezza e discernimento. Se seguono le direttiva che hanno ricevuto difficilmente si correrà il pericolo di annunciare la non avvenuta disassociazione o rettificarla così mettendo in pericolo la responsabilità degli A. buttando discredito sulla loro azione (SCD:SSC 22.11.83)

Alcuni individui che sono stati disciplinati o espulsi dall’org. cercano di vendicarsi minacciando di intraprendere qualche azione legale. Questo è un motivo in più perché gli A. si attengano rigorosamente alle norme org. provvedute dall’Ufficio su come trattare i casi giudiziari. Quando qualcuno minaccia un’azione legale, gli A. dovrebbero mettersi immediatamente in contatto con l’Ufficio per chiedere istruzione sul modo di procedere. Quando c’è la minaccia di un’azione legale, non si dovrebbe fare nessun tipo di annuncio prima di aver ricevuto istruzioni dall’Ufficio (CO-DO 30.5.87)

QUANDO INVITARE IL CONIUGE INNOCENTE ALL'UDIENZA:


Il Ks 98 dice: "Se è la moglie" ad aver trasgredito è suggeribile tenere un'ad. con lei e il marito credente. Non sarebbe la stessa cosa se il trasgressore fosse il marito. Questo perché "egli è il suo capo e i suoi sforzi per ristabilirla e guidarla possono essere molto utili". Ciò non toglie che in alcuni casi può essere opportuno e suggeribile che la moglie sia chiamata in causa, almeno in parte, nell'esame del caso riguardante il marito. Sta alla discrezione degli A. stabilirlo, non dipende dal trasgressore. Se decideranno di coinvolgere in parte la moglie credente, sarà senz'altro per un fine utile. Inoltre, la considerazione cristiana impedirà inutili imposizioni (SCD:SSD 24.11.92)

RIAPRIRE UN CASO PER LA STESSA VIOLAZIONE:


Quando un comitato giudiziario chiude un caso, questo non può essere riaperto in base alla stessa accusa di violazione, anche se vi è stato inganno da parte della persona. Ciò sarebbe possibile se si venisse a conoscenza di altre violazioni anche della stessa natura, delle quali il comitato giudiziario non era a conoscenza. Ovviamente tali violazioni saranno delle azioni e non solo delle intenzioni. Il com., però, potrebbe prendere atto del fatto che il fratello ha mentito e riaprire così una nuova causa contro di lui con l'accusa di menzogna. Anche se l'eventuale nuovo caso sarà esaminato a sé, gli A. saranno più esigenti nel richiedere dall'accusato opere degne di pentimento. (Atti 26:20) W 15.12.81 p 26 L'esperienza precedente dovrebbe aver mostrato quanto sia seria la responsabilità di decidere quando una persona è pentita. W 15.12.81 p 26 § 23 Sarà vs. responsabilità determinare ciò che sarà più opportuno fare secondo quanto giustizia e misericordia renderanno necessario (SSE 23.5.84)

CON BATTEZZATI CHE NON SI ASSOCIANO DA ANNI:


Ci chiedi come agire verso quelle persone battezzate che da tempo non si associano alla congregazione ma che fumano. Se ci sono le prove della trasgressione e non è difficile localizzare le persone, devono essere chiamate dinanzi ad un comitato giudiziario anche se non sono conosciute nella zona come testimoni di Geova. Non agiamo contro le persone battezzate che da tempo non si associano alla congregazione quando è difficile localizzare e raccogliere tutte le prove. Ma quando non esistono tali difficoltà la congregazione ha l'obbligo di agire per mantenere la purezza (SCB:SSB 13.3.81)

Ci dici che una persona battezzata che si è allontanata dalla congregazione da circa 10 anni ha permesso alla figlia minorenne di battezzarsi e sposarsi col rito cattolico. Essendosi questo fratello allontanato da circa 10 anni senz'altro dimostra di essere immaturo spir. Se nella comunità in cui vive è conosciuto come testimone di Geova e i fratelli della congregazione lo considerano tale, allora si deve chiamare davanti ad un comitato giudiziario Se egli si rende conto di aver agito in maniera immatura il comitato giudiziario potrà tenere in considerazione questo fatto e vorrà cercare di fare qualcosa per aiutarlo.

Comunque tale peccato comporta la disassociazione se non c'è pentimento. Se invece nella zona nessuno lo conosce quale testimone di Geova e nemmeno i fratelli della congregazione lo ricordano come tale, in considerazione del lungo tempo trascorso non crediamo sia il caso che un comitato giudiziario debba interessarsi di lui. Potrebbero interessarsi di lui qualora egli tornasse nella congregazione e volesse di nuovo farne parte (AB:FPB 16.3.70)

PER VIOLAZIONE DI LEV. 5:1:


Nella relazione da voi sottoscritta viene detto che è risultato evidente che la sorella era a conoscenza, ma ha taciuto la pratica di spiritismo del marito per molto tempo. Notiamo anche che nello spazio dove si mettono le ragioni della disassociazione, viene riportata la scrittura di Le 5:1. Per vs. conoscenza vorremo dirvi che sulla base di Le 5:1 non è possibile disassociare o intentare un'azione giudiziaria. Per tale violazione è possibile agire, se necessario, privando dei privilegi di servizio a causa della condotta non esemplare (SSH 8.11.85)

SCANDALO PUBBLICO, COME PRODURRE LE PROVE:


Le prove di uno scandalo dovrebbero essere prodotte dai fratelli, forse scrivendole, ma senza che gli A. vadano a cercarle dai fratelli. Se un fratello dice che è scandalizzato, fatelo mettere per iscritto quanto dice, e quando si ha in mano un certo num. di queste dichiarazioni, allora si può dire che c'è la base per uno scandalo (SCA:SSL 22.2.82)

TRASFERIMENTO O IRREPERIBILITÀ DI UN TRASGRESSORE:


Vi sono gli estremi per portare il fratello davanti ad un comitato giudiziario essendo accusato di praticare il vizio del fumo. Comunque non essendo stato possibile contattalo, essendosi trasferito senza lasciare il suo nuovo recapito, non si può disassociare. È necessario che sia rintracciato e invitato regolarmente (almeno 2 volte) di fronte al comitato giudiziario Se potete rintracciare il suo recapito potreste mettervi in contatto con la congregazione nel cui territorio egli abita affinché sia il comitato giudiziario di quella congregazione a tenere l'udienza sulla base delle prove che provvederete agli A. di quel com. Sarà quel comitato giudiziario che eventualmente disassocierà il fratello (SCA:SSF 16.11.82)

Riguardo a formare un comitato giudiziario che prenda in esame la posizione del fratello, dovrete solo aspettare che quest'ultimo esca dal carcere. A quel punto prenderete in considerazione la cosa come qualsiasi altro caso giudiziario e questo anche se dovessero passare vari anni (SCE 14.1.86)

FRATELLO CON DISTURBI MENTALI CREA SCANDALO:


Se il fratello compie atti pubblici che creano scandalo ai danni della reputazione della congregazione è necessario che della cosa si interessi un comitato giudiziario Naturalmente detto com. vorrà tenere in considerazione le condizioni mentali del fratello, ma se lo scandalo è di grosse proporzioni allora è necessario che la congregazione si difenda disassociando se necessario il fratello. È ovvio che se il fratello crea disturbi nella Sala e i presenti sono intimoriti dal suo comportamento, il corpo degli A. può prendere la decisione di vietare l'entrata nella Sala al fratello per non pregiudicare l'opera e per salvaguardare l'incolumità dei presenti (SCA:SSF 6.1.83)

SE C'È DUBBIO SUL PENTIMENTO:


Non è opportuno che un comitato giudiziario non pervenga a una decisione unanime. Quando di forma un comitato giudiziario vuol dire che vi sono le prove inconfutabili circa la violazione di un componente della congregazione Tale individuo pertanto merita la disassociazione. È poi responsabilità del comitato giudiziario valutare l'esistenza o l'entità del pentimento per vedere se esiste la base per mostrare misericordia. Le evidenze dovrebbero convincere il comitato giudiziario al di là di ogni dubbio dell'esistenza del giusto pentimento. Se tale convinzione non è completa ma rimane anche solo un dubbio, allora la decisione dovrà essere quella di disassociare (SCD:SSE 30.7.87)

NON AGGIUNGERE A. NEL COM. QUANDO LE UDIENZE SONO GIÀ INIZIATE:


Ci sembra di capire che un quarto A. sia stato inserito nel comitato giudiziario quando erano già state fatte 2 udienze in precedenza. Se ciò fosse vero non sarebbe corretto. L'altro A. per esservi incluso doveva essere presente sin dalla prima udienza (SCD:SSE 30.7.87)

COM. CHE PRENDE IN ESAME UNA DISSOCIAZIONE:


Quando si tratta una dissociazione, è preferibile che la persona presenti una formale richiesta scritta: Nel caso non fosse disposta a scrivere alcuna dichiarazione ma lo affermasse solo verbalmente davanti a testimoni, saranno questi a consegnare una dichiarazione scritta a conferma della volontà della persona di dissociarsi dalla congregazione Chi funge da testimone non potrà fare parte del com. che prenderà atto della dissociazione. Altri A. dovranno costituire il com. Ks 101, 102 dice: “Non è necessario che un com. continui a investigare una presunta trasgressione se l’accusato dichiara di aver deciso di dissociarsi”.

È da notare che il com. si trova ancora nella fase investigativa. Non è necessario che continui a investigare la presunta trasgressione, ma potrebbe limitarsi a prendere atto della volontà della persona di dissociarsi. Se il comitato giudiziario è già stato formato ed è già in sede di udienza, anche se la persona dovesse decidere di dissociarsi, chiaramente le evidenze della sua trasgressione sono già comprovate. A questo punto il comitato giudiziario preferirà concludere il procedimento anziché annullarlo, ignorando la trasgressione provata, e limitarsi a prendere atto della dissociazione volontaria. Ci potrebbero essere casi in cui il comitato giudiziario viene formato, la persona viene invitata, ma questa rifiuta di presenziare facendo pervenire una propria dichiarazione di dissociazione volontaria.

Il comitato giudiziario potrebbe quindi desistere dal portare avanti un procedimento giudiziario, dato il rifiuto della persona di presenziare, e limitarsi a prendere atto della sua dissociazione volontaria. In questo caso cesserebbe di agire in veste giudiziaria e si limiterebbe a preparare una breve relazione da allegare alla documentazione di dissociazione. Non sarà necessario formare un com. diverso (SCD:SSD 31.1.94)

Nei casi di dissociazione si incaricano 2 A. per poter parlare con la persona ed accertarsi che desidera effettivamente dissociarsi dalla congregazione Una volta stabilito ciò, si possono compilare i relativi moduli di dissociazione. Non è richiesto, come nei casi di disassociazione, invitare a un'udienza la persona. Comunque, se qualche comitato giudiziario desidera farlo, per delle ragioni a loro valide, può benissimo invitare la persona a un'udienza, ma in linea generale ciò non è necessario. (30.11.87)

Secondo la C. dell’8.5.87, il com. nominato perché faccia un’indagine è lo stesso che, come dice il 4° §, avverte la Congregazione Centrale firmando gli appositi moduli di disassociazione o dissociazione. È chiaro quindi che si sta parlando del com. non del corpo degli A. (SCA:SSB 24.11.87).


 
   
       
Click sull'immagine per
accedere alla pubblicazione
Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
Torna ai contenuti