I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
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Le dottrine


Legge e trasfusioni di sangue


Come si deve comportare un medico di fronte al rifiuto di una trasfusione? Per quanto riguarda i minori, figli di Testimoni di Geova, la legge è chiara: dovranno essere attivate le procedure previste dagli artt. 330 e 333 del codice civile con l'intervento del giudice tutelare:
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330. M (1) Decadenza dalla potestà sui figli. -
[1] Il giudice
(2) può pronunziare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio [332 ss.; 51 att.]. [2] In tale caso, per gravi motivi, il giudice (2) può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (3).

(1) Così modificato dall'art. 152 della legge cit. in nota all'art. 315.

(2) Tribunale per i minorenni [38 att.].

(3) Ultime parole aggiunte dall'art. 371 l. 28 marzo 2001 n. 149.

333. M (1) Condotta del genitore pregiudizievole ai figli. - [1] Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice (2), secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore (3) [330, 336; 51 att.].[2] Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

(1) Così modificato dall'art. 155 della legge cit. in nota all'art. 315.

(2) Tribunale per i minorenni [38 att.].

(3) Ultime parole inserite dall'art. 372 L. 28 marzo 2001 n. 149.
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Nessun intervento da parte del Magistrato può essere invece invocato nel caso di soggetto maggiorenne non incapace. Infatti il principio informatore in materia di trattamenti sanitari obbligatori si rinviene nell'art. 32 II comma della Costituzione dove è stabilita un'espressa ed insuperabile riserva di legge per cui qualunque trattamento sanitario deve essere di norma preceduto dal consenso del paziente ed un eventuale dissenso è superabile solo laddove un'esplicita norma di legge lo consenta, prevedendo in quel caso, e solo in quel caso, la possibilità di intervenire coattivamente (vedi ad esempio le vaccinazioni obbligatorie contro determinate malattie infettive; il trattamento sanitario obbligatorio per i malati di mente in condizioni di pericolosità; gli accertamenti emato-chimici per i dipendenti dello Stato prima dell'assunzione in Servizio; analoghe analisi ematologiche previste per i lavoratori addetti alla manipolazione ed al confezionamento degli alimenti; i trattamenti medico-sanitari a favore dei minorenni qualora gli esercenti la potestà genitoriale non vi ottemperino in violazione degli artt. 330 e 333 c.c.).
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Articolo 32 della Costituzione


32. - [1] La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
[2] Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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Viceversa, nel caso del rifiuto dei TdG alle emotrasfusioni, non esiste alcuna norma che può imporre il trattamento emotrasfusionale coattivamente, tant'è che nemmeno il giudice, se interpellato (ed è successo più volte), può adottare un provvedimento autorizzatorio od impositivo del trattamento sanitario proprio, perché non è previsto da alcuna norma di legge.

A titolo di esempio si può citare una sentenza del 3.4.1997 in cui il Pretore di Roma ha assolto dal reato di omicidio doloso i sanitari che non avevano attuato la trasfusione di sangue in un Testimone di Geova che l'aveva rifiutata. Si trattava di un TdG vittima di un incidente stradale non grave in cui l'intervento chirurgico era perfettamente riuscito ma il paziente era morto solo per la grave anemizzazione rimediabile solo con un emotrasfusione continuamente rifiutata nonostante i continui (e documentati in cartella) tentativi dei medici di convincerlo. Praticamente un caso di suicidio ...in nome di Dio.

Più problematica appare la situazione quando il Testimone di Geova maggiorenne arrivi già in stato di incoscienza in Ospedale e, quindi, per ricostruire la sua volontà è possibile solo far ricorso al documento "Niente sangue" che questi di norma porta addosso.

In questo caso non vi è un orientamento concorde in dottrina, dato che vi è chi privilegia comunque la volontà del paziente, anche se manifestata tempo addietro e chi, invece, sottolinea la mancanza di attualità del documento sottoscritto di norma quando l'intervento operatorio e la conseguente trasfusione costituiva solo un'ipotesi e nient'altro. In genere viene seguito questo secondo orientamento in quanto di fronte ad un paziente incosciente con gravissimo incombente rischio per la vita, per altro non altrimenti evitabile, il medico può sempre richiamarsi alla esimente dello stato di necessità previsto dall'art. 54 del codice penale. Solo in quest'ultimo caso quindi, purché ben documentato in cartella, il medico è autorizzato ad intervenire nell'interesse della salute del paziente senza rischiare di essere denunciato... per avergli salvato la vita!

Si veda anche la seguente


 
   
       
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Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
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